LEGGE DI BILANCIO 2021
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322, il D.L.178 c.d. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Riportiamo di seguito, le principali misure riguardanti le imprese del settore, precisando che ulteriori approfondimenti verranno poi inviati su richiesta, in merito a temi specifici:
STABILIZZAZIONE DETRAZIONE LAVORO DIPENDENTE– Art. 1 comma 8-9
Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020. La detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35- Art. 1 comma 10
Per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua). Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.
Come indicato al comma 12, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE Art. 1 comma 16
Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedente.
CONGEDO PATERNITA’ Art. 1 comma 25
Il comma 25 estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale.
Con il comma 363 viene, invece, elevata da 7 a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo obbligatorio di paternità per il 2021.
CREDITO D’IMPOSTA PER I CUOCHI PROFESSIONISTI Art. 1 comma 117
Il bonus chef è un credito di imposta pari al 40% applicabile sulle spese sostenute per acquistare beni durevoli o per le iscrizioni ai corsi di aggiornamento per i cuochi professionisti.
DECONTRIBUZIONE SUD Art. 1 comma 161- 169
I commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
- al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, mentre per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
LIQUIDITA’ IMPRESE Art. 1 comma 206 -218
-I finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
- La garanzia di Sace viene prorogata fino al 30 06 2021
- Proroga al 30 06 2021 delle moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese
- Sospensione fino al 31 01 2021 dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali altri titoli di credito scadenti nel periodo settembre 2020 gennaio 2021
RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Art. 1 comma 279
Proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta.
PROROGA CIG COVID Art. 1 comma 299 -303
Concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
ESONERO CONTRIBUTIVO Art. 1 comma 306
Il comma 306 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.
NB: la base di calcolo l’esonero è legato al calcolo delle ore nei mesi di maggio e giugno 2020
BLOCCO LICENZIAMENTI Art. 1 comma 309 – 311
I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).
Rimangono comunque consentiti i licenziamenti
-dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa
-in caso di fallimento
-nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale.


