FISCO: BONUS RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE: CREDITO D’IMPOSTA
La Legge finanziaria 2020 e il DM 26.5.2020 prevedono, per il 2020, un nuovo credito d'imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo degli anni precedenti) per gli investimenti in attività di:
• ricerca e sviluppo;
• innovazione tecnologica;
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito.
Ambito temporale
Il nuovo credito d'imposta opera per il solo periodo d'imposta 2020.
Il credito d'imposta ricerca e sviluppo nella versione precedente è anticipatamente cessato al 31.12.2019.
Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nell’esercizio 2020, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.
Determinazione dell'agevolazione
La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili, come di seguito esposto:
Attività di ricerca e sviluppo
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta è riconosciuto:
• in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
• nel limite massimo di 3 milioni di euro.
In linea di massima, sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
Innovazione tecnologica
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo):
• in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto:
• in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
• nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Fruizione dell'agevolazione
Il credito d'imposta spettante è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
• in tre quote annuali di pari importo;
• a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
• subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Il credito d'imposta è esentasse .
Obblighi documentali
Certificazione della documentazione contabile
L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione e
l'utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l'obbligo di certificazione.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Sono quindi tenute all'adempimento anche le imprese con bilancio certificato.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori contabili.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d'imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).
Relazione tecnica
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione:
• deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto;
• deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.
Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.


