FISCO : DECRETO AGOSTO
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il D.L. c.d. “Agosto”.
Riportiamo di seguito, le principali misure riguardanti le imprese del settore, precisando che ulteriori approfondimenti verranno poi inviati su richiesta, in merito a temi specifici:
AMMORTIZZATORI SOCIALI - Art. 1
Sono previste ulteriori 18 settimane di assegno ordinario del FIS e di Cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 13 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE CHE NON RICORRONO ALLA CASSA INTEGRAZIONE - Art.3 -Art. 6
- Per le imprese che non utilizzano gli strumenti di sostegno al reddito è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
- Per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
ASSUNZIONI CON CONTRATTI A TERMINE O STAGIONALI - Art. 8
Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Abrogata la proroga obbligatoria dei contratti a termine prevista in conseguenza dell’utilizzo degli strumenti emergenziali di ammortizzazione sociale;
PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO - Art. 14
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale – Covid 19 – ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riservato alle aziende che non usufruiscono nuovamente degli ammortizzatori sociali – resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sono possibili licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, nei casi individuati dal decreto legge.
FONDO PERDUTO – art.58
E’ stato istituito un contributo a fondo perduto specifico per la ristorazione con somministrazione, le mense e il catering continuativo su base contrattuale, per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari;
FONDO PERDUTO CENTRI STORICI - Art. 59
E’ stato inserito un contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici; il seguente fondo perduto non è cumulabile con il contributo di cui all’art.58
PROROGA MORATORIA - Art.65
Prorogata la moratoria per le MPMI ex art. 56 del Cura Italia fino al 31 gennaio 2020, tuttavia, per le imprese del comparto turistico la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 20 settembre 2020, opera sino al 31 marzo 2021;
SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO - Art. 76
E’ stato ulteriormente sospeso fino al 31 agosto 2020 il termine di scadenza dei titoli di credito;
CREDITO DI IMPOSTA SU AFFITTI - Art 77
Per gli esercenti di attività d’impresa, anche il mese di giugno rientra nel periodo in cui far valere il credito d’imposta degli immobili a uso non abitativo previsto dall’art. 28 del Rilancio;
PROROGA VERSAMENTI SOSPESI - Art. 97
E’ stata prorogata al 16 settembre 2020 il pagamento del 50% dei versamenti sospesi dagli art. 126 e 127 del Rilancio. l restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;
PROROGA SECONDO ACCONTO – Art. 98
Proroga al 30 Aprile 2021, anziché 30 Novembre 2020, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, per i contribuenti soggetti ad ISA che dichiarano ricavi di ammontare non superiore ai limiti stabiliti per ciascun indice e che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020.
PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP - Art. 109
L'esonero del pagamento di TOSAP e COSAP è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020.


