DECRETO RISTORI
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269, il D.L.137 c.d. “Decreto Ristori”.
Riportiamo di seguito, le principali misure riguardanti le imprese del settore, precisando che ulteriori approfondimenti verranno poi inviati su richiesta, in merito a temi specifici:
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Art. 1
I requisiti
I requisiti per poter accedere al contributo sono tre:
- La titolarità di una Partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 (chi ha aperto la Partita Iva dopo il 25 ottobre non potrà accedere).
- Svolgere una o più attività incluse nella tabella dell’Allegato 1 che trovate nel Decreto Ristori*.
- Il valore dei corrispettivi realizzati ad aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato di aprile 2019. Da evidenziare comunque che il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato, a tutti coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (ma che comunque fanno parte della tabella dell’Allegato 1).
Da sottolineare che la platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro.
* Potrebbero essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
La procedura di erogazione
Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate.
1)Per i soggetti che hanno già ricevuto il Fondo Perduto di maggio riceveranno in automatico l’accredito sul medesimo conto corrente indicato in precedenza (la data di accredito indicata è entro il 15 novembre).
2)Per i soggetti che non hanno usufruito dei precedenti contributi dovranno presentare una istanza seguendo la procedura telematica indicata dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 20 giugno 2020 (la data di accredito indicata è entro il 15 dicembre).
Ammontare del contributo
L’importo viene calcolato applicando il coefficiente settoriale - così come elencato nell’Allegato 1 a seconda del codice ATECO di riferimento e variabile da un minimo di 100% ad un massimo del 400%– all’importo determinato secondo i criteri già individuati dall’art. 25 del Decreto Rilancio.
Esempio esplicativo
Società xxx
Requisiti per accedere:
1)Data Costituzione ed inizio attività: 15 gennaio 2018
2)Codice ATECO 561011 – Ristorazione con Somministrazione - Coefficiente settoriale: 200%
3) Fatturato 2019: € 100.000,00
Fatturato 2020: € 20.000,00
Delta 2019 – 2020: € 80.000,00
I Ricavi della società xxx nel 2019 sono stati di € 900.000,00
Criteri % Decreto Rilancio
20% sul delta di fatturato di aprile 2019 – 2020 se i ricavi 2019 non superavano i € 400.000,00
15% sul delta di fatturato di aprile 2019 – 2020 se i ricavi 2019 sono superiori a € 400.000,00 ma non a € 1.000.000,00
10% sul delta di fatturato di aprile 2019 – 2020 se i ricavi 2019 sono superiori a 1.000.000,00
Calcolo contributo
Delta Fatturato X % Decreto Rilancio X Coefficiente settoriale = contributo dovuto
€ 80.000 X 15% X 200% = € 24.000
L’importo del contributo non potrà comunque essere superiore a € 150.000,00.
E’ comunque garantito un contributo minimo di € 1.000,00 per le persone fisiche e € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
CREDITO DI IMPOSTA SU LOCAZIONE E AFFITTI D’AZIENDA - Art.8
Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, è previsto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU - Art. 9
Viene estesa la cancellazione della seconda rata IMU di cui all’articolo 78 D.L. 104/2020 anche alle imprese svolgenti attività caratterizzate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui Allegato 1.
PROROGA TERMINE 770- Art. 10
Proroga del termine di presentazione del 770 al 10 dicembre 2020.
PROROGA CASSA INTEGRAZIONE – art.12
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono fare domanda per la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori 6 settimane. Queste devono essere collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Art. 13
Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria relativi al mese di novembre 2020. Il versamento dei contributi obbligatori è dovuto entro il 16 marzo 2021 senza applicazione di more o interessi in un’unica soluzione o, in alternativa, in 4 rate al massimo.


